Separazione consensuale: le novità in tema di assegno divorzile

Separazione consensuale: le novità in tema di assegno divorzile

Dicembre 6, 2017 0 Di Sylvia Allegri

L’articolo 5 della legge numero 898 del 1970 prevede il diritto all’assegno divorzile e al sesto comma recita così:

“Il tribunale […] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Tale diritto viene meno solo nei casi in cui il beneficiario passi a nuove nozze o nel caso in cui il genitore obbligato del versamento dell’assegno muoia. In quest’ultimo caso il tribunale può prevedere il passaggio dell’obbligo dell’assegno agli eredi. Per un approfondimento vai a consulenzalegaleitalia.it.

La sentenza della Cassazione numero 11504 del 10 maggio del 2017 ha fissato nuovi criteri rispetto al passato: il parametro che sta a quantificare la somma dell’assegno divorzile non è più il tenore di vita avuto durante il matrimonio, ma l’effettiva capacità lavorativa del coniuge debole.

L’articolo 5 comma 6 della legge 898 del 1970 individua due fasi:

  • la prima riguarda la valutazione se esista o meno il diritto al versamento dell’assegno divorzile
  • la seconda riguara invece la quantificazione dell’assegno

Rispetto alla seconda fase, il giudice dovrà tener conto non tanto del rapporto matrimoniale come parametro economico, quanto piuttosto riconoscere tale diritto soltanto se l’ex coniuge non disponga di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli.

Con la novità introdotta dalla Cassazione in tema di assegno divorzile, tale assegno viene riconosciuto non più al coniuge in quanto tale, ma in quanto persona indipendentemente dal rapporto matrimoniale preesistente.

La coscienza sociale ha superato la concezione di matrimonio come di vincolo indissolubile. La vecchia correlazione tra la somma dell’assegno divorzile e il tenore di vita matrimoniale non hanno perciò più ragion d’essere. L’assegno divorzile è quindi considerato come mera obbligazione condizionata all’inesistenza di adeguati mezzi di sussistenza da parte del coniuge debole. Una vera rivoluzione nel campo del diritto che ha risentito fortemente del nuovo sentire sociale e delle trasformazioni degli ultimi decenni.