Startup innovative: cosa sono e che requisiti devono avere

Startup innovative: cosa sono e che requisiti devono avere

Dicembre 15, 2020 0 Di Sylvia Allegri

Con il termine inglese startup si indica la formazione di un’impresa che sia in grado di sviluppare un prodotto utile (o servizio) utile a dei potenziali utenti e che possa assolvere a un determinato uso. La concezione in origine era, quasi esclusivamente, legata al mondo del terzo settore, ma negli ultimi anni il concetto si è allargato a tutti i settori dell’economia.

Il principio cardine che si nasconde dietro una start up è la scalabilità. Per startup infatti non si intende, ad esempio, quella che può essere l’apertura di un nuovo bar o di un nuovo locale dato che queste attività rientrano nelle attività tradizionali.

Con l’espressione startup si intende, appunto, l’inizio e l’avvio di un nuovo business oppure all’interno di una società o di un gruppo già consolidato.

Startup innovative: cosa sono

Sempre più spesso sentiamo parlare, anche se non siamo proprio esperti di economia, di startup e le sentiamo nominare sempre di più come la maniera futura per fare azienda e business.

Ma cosa sono le startup?

La definizione che è stata accordata dal decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179, si intende per startup:

“Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Motivo per cui anche le Srl, le Spa, le Sapa e le Società Cooperative possono essere identificate come startup innovative. Da un punto di vista legislativo possiamo vedere che viene concessa davvero molta flessibilità all’imprenditore che voglia costituirne una.

Che requisiti deve avere una startup innovativa?

Questi sono i criteri che deve possedere un’azienda per definirsi una startup innovativa:

  • la società non deve essere attiva da più di 5 anni, anche ciò è stato modificato dal d.l. 3/2015;
  • la società deve essere residente in Italia, in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);
  • il valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di vita dell’azienda, non deve essere superiore ai 5 milioni di euro;
  • lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico deve essere l’oggetto prevalente dell’azienda;
  • la formazione della startup non deve derivare da una fusione, da una scissione societaria o da una cessione di azienda o di un ramo della stessa;
  • non deve essere o esserci stata nessuna distribuzione di utili.

Questi sono i criteri per definirsi una startup innovativa, mentre se un’azienda vuole semplicemente passare allo status di startup deve rispettare almeno una di queste condizioni:

  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013);
  • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);
  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013).

Anche le società che già esistono possono in ogni momento passare allo status di startup, ma in questo caso devono presentare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, l’attestazione del possesso dei criteri sopra elencati.